Normativa Privacy· 15 Luglio 2026 · 6 minuti

Art. 144-ter Codice Privacy: la proposta che obbliga a pubblicare le assoluzioni

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) potrebbe presto arricchirsi di un nuovo articolo destinato a incidere sul rapporto tra giustizia, informazione e reputazione personale.

Bilancia della giustizia stilizzata su sfondo di prime pagine di quotidiani italiani, a rappresentare la novità legislativa sull'art. 144-ter del Codice Privacy
MM
Mattia Matricano — Consulente Privacy & DPO Esterno, NexData
Aggiornamento normativo

Al momento della pubblicazione, la norma descritta in questo articolo non è ancora legge. È stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati ed è attualmente all'esame del Senato.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) potrebbe presto arricchirsi di un nuovo articolo destinato a incidere sul rapporto tra giustizia, informazione e reputazione personale. Si tratta dell'articolo 144-ter, che introduce un obbligo di pubblicità per le sentenze di assoluzione e proscioglimento, oggi ancora in fase di esame parlamentare.

Di seguito una ricostruzione precisa della norma, del suo stato di avanzamento e delle implicazioni pratiche per privati e professionisti.

Nota preliminare sullo stato della norma

Prima di entrare nel merito, è importante chiarire un punto: l'articolo 144-ter non è ancora legge. Il testo, identificato alla Camera come A.C. 632-A, ha ottenuto il via libera in prima lettura a Montecitorio il 28 maggio 2026, con 182 voti favorevoli e 82 astenuti, senza voti contrari. È ora all'esame del Senato con il numero ddl 1919, in discussione nelle commissioni competenti. L'iter potrebbe portare a modifiche del testo prima dell'approvazione definitiva.

Il problema che la norma intende risolvere

La proposta nasce da un'asimmetria informativa ben nota a chi si occupa di reputazione online: la notizia dell'apertura di un'indagine, di un arresto o di un rinvio a giudizio riceve solitamente ampio risalto mediatico. La notizia della successiva assoluzione, archiviazione o proscioglimento, al contrario, spesso non riceve pari attenzione. L'effetto pratico è che, digitando il nome di una persona su un motore di ricerca, possono comparire per anni articoli relativi a un'indagine conclusa favorevolmente, senza che il lettore ne sia informato.

Cosa prevede il nuovo articolo 144-ter

Il testo si compone di due commi principali.

Il primo comma stabilisce che, su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere, oppure un provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che aveva dato notizia del procedimento è tenuto a dare pubblicità al provvedimento favorevole, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al procedimento e senza oneri per l'interessato.

Il secondo comma disciplina il rimedio in caso di inadempimento: l'interessato può presentare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, che decide entro cinque giorni e può ordinare direttamente la pubblicazione della notizia favorevole.

Rispetto alla versione originaria del testo, più rigida, la formulazione approvata dalla Camera ha attenuato alcuni automatismi: non si parla più di "immediata pubblicità" con le stesse modalità e lo stesso spazio della notizia originaria, ma di un più flessibile "rilievo adeguato". Anche i tempi di decisione del Garante sono stati estesi da 48 ore a cinque giorni.

Il rapporto con il diritto all'oblio

Un aspetto tecnico rilevante riguarda il collegamento, per certi versi inverso, con il diritto all'oblio introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). Quest'ultimo consente la deindicizzazione delle notizie relative a procedimenti conclusi favorevolmente, riducendone la reperibilità online. Il nuovo articolo 144-ter si muove nella direzione opposta: non riduce la visibilità delle notizie sfavorevoli, ma aumenta la visibilità di quelle favorevoli, imponendo alla fonte originaria di dare conto anche dell'esito positivo.

Si tratta quindi di due strumenti distinti, che potrebbero in futuro operare in parallelo: da un lato la deindicizzazione delle notizie datate e superate, dall'altro l'obbligo di dare risalto all'esito favorevole presso chi aveva già seguito la vicenda.

Le criticità emerse nel dibattito parlamentare

Il provvedimento ha raccolto un consenso di principio piuttosto ampio, testimoniato dall'assenza di voti contrari alla Camera. Le opposizioni, tuttavia, si sono astenute anziché votare a favore, esprimendo alcune riserve specifiche:

  1. Il timore che l'obbligo di pubblicazione, imposto a prescindere dall'effettivo interesse pubblico attuale della notizia, possa interferire con le scelte editoriali di direttori e giornalisti.
  2. La preoccupazione per il potere attribuito al Garante Privacy, un'autorità amministrativa, di ordinare direttamente la pubblicazione di contenuti alle redazioni, con il rischio di produrre un effetto di pressione sulle scelte editoriali.

Questi rilievi non hanno impedito l'approvazione in prima lettura, ma restano temi aperti per il passaggio al Senato.

Perché questa norma riguarda anche imprese e professionisti

Pur trattandosi in primo luogo di una norma rivolta al mondo dell'informazione, l'articolo 144-ter interessa da vicino anche imprese, professionisti e organizzazioni che gestiscono la propria reputazione online. Un procedimento penale, anche quando riguarda un singolo dipendente, un socio o un titolare, può generare articoli di stampa che restano indicizzati per anni, indipendentemente dall'esito finale. Conoscere gli strumenti oggi disponibili, dal diritto all'oblio della riforma Cartabia fino a questa nuova proposta, consente di valutare per tempo le azioni possibili in caso di necessità.

Conclusioni

L'articolo 144-ter rappresenta un tentativo di riequilibrare il rapporto tra cronaca giudiziaria, protezione dei dati personali e tutela della reputazione. Il principio di fondo, riconosciuto in modo trasversale dalle forze politiche, convive con dubbi ancora irrisolti sul bilanciamento con la libertà di stampa. Il testo dovrà ora affrontare l'esame del Senato, che potrebbe modificarne ulteriormente la formulazione prima dell'eventuale approvazione definitiva.

Continueremo a monitorare l'evoluzione dell'iter parlamentare e ad aggiornare questo contenuto non appena disponibili sviluppi ufficiali.

Per una valutazione della propria situazione specifica in materia di privacy e protezione dei dati personali, è possibile richiedere una consulenza gratuita di 20 minuti.

Fonti

Articolo aggiornato al 15 luglio 2026. Lo stato dell'iter legislativo può evolvere; si raccomanda di verificare eventuali sviluppi successivi prima di considerare il testo come normativa vigente.